Alfonso Signorini e Fabrizio Corona restano al centro di una vicenda che intreccia tv, web e tribunali. A provare a tradurre il caos mediatico in termini giuridici è Leonardo D’Erasmo, spesso definito “avvocato dei vip”, intervenuto con una lunga analisi sulle possibili implicazioni dopo le puntate di Falsissimo. Sul tavolo ci sono due binari distinti: scopriamoli insieme.
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Il quadro su Signorini e Corona: due denunce e un caso ancora aperto
Secondo la ricostruzione riportata nell’intervista, la storia si muove su un terreno “doppio” e delicato. Fabrizio Corona sarebbe stato denunciato da Alfonso Signorini per revenge porn in relazione alla diffusione di materiale ritenuto privato. Mentre Antonio Medugno ha presentato una querela a carico di Signorini per violenza e tentata estorsione. Leonardo D’Erasmo sottolinea come, in situazioni così esposte, la pressione social finisca spesso per sostituirsi alle verifiche.
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I rischi per Fabrizio Corona
Nell’analisi di Leonardo D’Erasmo, il punto su Fabrizio Corona è netto: non si parla di rischi astratti, ma di un percorso giudiziario già avviato. L’avvocato afferma che Corona sarebbe formalmente indagato e che l’ipotesi riguarderebbe la divulgazione illecita di immagini a contenuto esplicito. A rafforzare questa lettura, sempre secondo D’Erasmo, c’è il fatto che Corona sarebbe stato ascoltato in Procura per circa due ore la settimana precedente.
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Chat private: quando la diffusione può essere lecita
Più lineare, per Leonardo D’Erasmo, il capitolo delle chat. In linea generale, spiega, la diffusione di conversazioni può non integrare responsabilità penale se uno dei partecipanti presta consenso. Nel ragionamento, Antonio Medugno avrebbe poi partecipato a una puntata di Falsissimo, elemento che, nella lettura dell’avvocato, rafforzerebbe l’idea di un consenso almeno su quella parte di contenuti testuali. Attenzione però alla filiera: D’Erasmo cita anche l’ipotesi che le conversazioni siano passate prima da un manager o ex manager, circostanza che può incidere sulle valutazioni, soprattutto sul piano della provenienza del materiale.
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Fabrizio Corona: il nodo delle immagini e del “destinato a restare privato”
La parte più “spinosa”, secondo Leonardo D’Erasmo, riguarda il revenge porn. Qui la cautela diventa la parola chiave: se nelle chat o nei materiali diffusi ci fossero immagini o contenuti destinati a rimanere privati, la divulgazione potrebbe configurare reato anche se avviene da parte di un partecipante alla conversazione. D’Erasmo insiste su un principio spesso frainteso: il consenso all’invio non è automaticamente consenso alla diffusione. È questo il cuore della questione che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: non tanto i messaggi in sé, quanto l’eventuale pubblicazione di materiale intimo riferibile al conduttore.
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La querela di Antonio Medugno: violenza e l’ipotesi prescrizione
Passando alla posizione di Alfonso Signorini, Leonardo D’Erasmo ragiona sui tempi e sulla qualificazione dei fatti contestati. L’ipotesi di violenza, spiega, potrebbe essere influenzata dalla prescrizione se gli episodi risalissero al 2022. Questo perché il decorso temporale è un elemento decisivo nel diritto penale. Questo non equivale a una conclusione, ma indica un possibile snodo tecnico. In questa prospettiva, la vicenda legata a Antonio Medugno resta ancora in evoluzione.
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Estorsione: promessa o minaccia, e la differenza che cambia tutto
Il tema della tentata estorsione è, per Leonardo D’Erasmo, quello che richiede più precisione terminologica. L’avvocato distingue tra promessa di un vantaggio e minaccia di un danno: l’estorsione si configura quando c’è una pressione del tipo “se non fai, subisci conseguenze”, non quando c’è un “se fai, ottieni un beneficio”. In questa chiave, D’Erasmo osserva che se nelle chat non compare una minaccia, l’estorsione potrebbe non essere tra gli esiti possibili.
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Le dichiarazioni spontanee di Fabrizio Corona
Tra le osservazioni più discusse, Leonardo D’Erasmo segnala quella che considera una scelta poco conveniente per la strategia difensiva di Alfonso Signorini: aver consentito, tramite i legali, a Fabrizio Corona di rendere dichiarazioni spontanee davanti al pubblico ministero. D’Erasmo la definisce una possibile “leggerezza strategica”, non un errore tecnico. È un dettaglio che pesa perché, in procedimenti così esposti, ogni spazio di racconto può incidere sul quadro complessivo. La conclusione dell’avvocato resta però garantista: prudenza, rispetto delle parti e attesa degli sviluppi ufficiali.
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